Decreto legislativo 198/1995
Art. 18 — Commissione di esame
Art. 18. Commissione di esame 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'art. 14, comma 1, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un maresciallo aiutante s.UPS, segretario senza diritto al voto. 2. Qualora il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'art. 14, comma 1, sia rilevante, la commissione di cui al precedente comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera d).
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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