Decreto legislativo 175/1995
Art. 80 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica
Art. 80. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica 1. L'accesso alle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti: a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonche' l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia; b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973; c) un programma di attivita' recante in particolare l'indicazione dei rischi che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria; d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri; e) la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla lettera c) risulta che l'impresa stessa intenda coprire la responsabilita' civile per l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti. 2. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attivita'. 3. L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Qualora l'impresa intenda modificare una o piu' delle informazioni di cui al comma 1 ne da' comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del comma 2. Note all'art. 80: - Per la direttiva 73/239/CEE vedi nota all'art. 75. Gli articoli 16 e 17 cosi' recitano: "Art. 16. - 1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un margine di solvibilita' sufficiente per l'insieme delle sue attivita'. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Essa comprende in particolare: il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo; la meta' dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo; le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni; il riporto dagli utili; il richiamo di contributi che le mutue e le societa' a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della meta' della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilita' di richiamo non possono rappresentare piu' del 50% del margine; su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri interessati nei quali l'impresa esercita la sua attivita' le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale. La sopravvalutazione delle riserve tecniche e' stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il 75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione nazionale da' la possibilita' di scelta tra i due metodi, puo' essere preso in considerazione nel margine di solvibilita' fino a concorrenza del 20%. 2. Il margine di solvibilita' e' detrminato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o piu' dei rischi tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali. 3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di solvibilita' deve essere pari al piu' elevato dei due risultati seguenti: Primo risultato (in relazione ai premi): si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi; si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate. Il primo risultato e' ottenuto moltiplicando l'ammontare cosi' calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%. Secondo risultato (in relazione ai sinistri): si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2; si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi; si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione; si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2; si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unita' di conto e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23% vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate. Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%. 4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se: i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbidita' secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni; e' costituita una riserva d'invecchiamento; e' riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato; l'assicuratore non puo' denunciare il contratto che entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al piu' tardi; il contratto prevede la possibilita' di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso. 5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, e' effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici piu' recenti riguardanti in particoalre le commissioni versate. Questi elementi nonche' il calcolo effettuato sono comunicati alle autorita' di controllo del Paese in cui i Lloyd's si sono insediati. "Art. 17. - 1. Il terzo del margine di solvibilita' costituisce il fondo di garanzia. 2. a) Il fondo di garanzia non puo' comunque essere inferiore a: 400.000 unita' di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A) dell'allegato ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15; 300.000 unita' di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A) dell'allegato ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16; 200.000 unita' di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A) dell'allegato ai numeri 9 e 17; b) se l'attivita' dell'impresa si estende a parecchi rami o a parecchi rischi, e' preso in considerazione soltanto il ramo od il rischio che esige l'importo piu' elevato; c) ogni Stato membro puo' prevedere la riduzione di un quarto del minimo del fondo di garanzia per le mutue e le societa' a forma mutualistica". - La legge 7 agosto 1990, n. 242, disciplina l'assicurazione obbligatoria delle responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati e registrati in Stati esteri. - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota all'art. 1. L'art. 19 cosi' recita: "Art. 19. - E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', per il risarcimento dei danni causati alla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso una impresa la quale al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta, o vi venga posta successivamente. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose. La liquidazione dei danni e' effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro e' avvenuto. L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del 'Fondo di garanzia per le vittime della strada', puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 175/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.