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Decreto legislativo 175/1995

Art. 81 — Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della R…

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/81parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 81. Condizioni per l'accesso all'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica 1. L'accesso alle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti: a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale o, nel caso in cui l'impresa intenda operare da una sede secondaria situata in altro Stato membro, l'indirizzo di detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale; b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973; c) un certificato indicante i rami che l'impresa e' autorizzata ad esercitare; d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa intende assumere. 2. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve altresi' trasmettere all'ISVAP: a) l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante previsto dall'art. 90; b) una dichiarazione attestante che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 3. L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta la regolarita' della documentazione ricevuta ai sensi dei medesimi commi. 4. L'impresa e' tenuta a comunicare all'ISVAP, attraverso l'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine, ogni modifica che essa intende apportare agli elementi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa. Note all'art. 81: - Per la direttiva 73/239/CEE, vedi nota precedente. - Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi nota precedente. - Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi nota precedente.

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