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Decreto legislativo 175/1995

Art. 79 — Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/175/art/79parte di Decreto legislativo 175/1995
Art. 79. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta delle imprese che esercitano attivita' assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove risulti l'assoluta mancanza di attivita' di una societa' posta in liquidazione coatta amministrativa per esercizio abusivo dell'attivita' assicurativa, provvede, su proposta dell'ISVAP, allo scioglimento della societa' senza che sia necessaria la nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. 3. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attivita' o queste non siano sufficienti a far fronte al pagamento del compenso o a spese autorizzate, puo' richiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. 4. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 213, commi 2 e 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 5. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada. 6. Ai contratti stipulati con le predette imprese di cui al presente articolo si applica l'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Note all'art. 79: - Per il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, vedi nota all'art. 65. L'art. 213, commi 2 e 3, cosi' recita: "Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile". - Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 419 vedi nota all'art. 61.

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