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Decreto legislativo 174/1995

Art. 73 — Vigilanza dell'autorita' di controllo dello Stato membro di origine

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/73parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 73. Vigilanza dell'autorita' di controllo dello Stato membro di origine 1. Le imprese aventi la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza finanziaria dell'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione di servizi. 2. L'autorita' di controllo dello Stato membro d'origine di un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione, l'autorita' di controllo informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

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