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Decreto legislativo 174/1995

Art. 72 — Comunicazione delle condizioni di polizza

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/72parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 72. Comunicazione delle condizioni di polizza 1. Le imprese di cui agli articoli 69 e 70 debbono comunicare all'ISVAP, a richiesta di questo ed in via non sistematica, le condizioni di polizza e gli altri documenti da esse utilizzati nell'esercizio dell'attivita'. 2. La comunicazione degli elementi di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita'.

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