Decreto legislativo 174/1995
Art. 74 — Poteri dell'ISVAP
Art. 74. Poteri dell'ISVAP 1. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa che opera in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi la presentazione di tutti i documenti necessari per l'applicazione del presente articolo. 2. Qualora l'ISVAP accerti che l'impresa che opera in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa e' tenuta ad osservare, invita l'impresa stessa a porre fine alla situazione di irregolarita'. 3. Qualora l'impresa non si conformi all'invito di cui al comma 2, l'ISVAP ne informa l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarita'. 4. Ove le irregolarita' persistano, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa, dopo averne informato l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine, misure idonee a porre termine alla situazione di irregolarita' e, se necessario, di vietare la stipulazione di nuovi contratti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso, si applica l'art. 63, comma 2. 5. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana vengono adottate nei riguardi dello stabilimento o dei beni predetti. 6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi debbono essere notificate all'impresa interessata. 7. Delle misure adottate ai sensi dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, su quotidiani o altre pubblicazioni a tale fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario. 8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine. 9. L'ISVAP vieta alle imprese di cui al presente titolo di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica quando cio' sia richiesto dalle autorita' di controllo dei rispettivi Stati membri d'origine, e siano indicati gli attivi che debbono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle predette autorita' di controllo, l'ISVAP adotta altresi' i provvedimenti di cui all'art. 53.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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