Decreto legislativo 174/1995
Art. 14 — Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP
Art. 14. Comunicazione delle basi tecniche all'ISVAP 1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve comunicare all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa. I contenuti, le modalita' ed i termini di trasmissione della comunicazione sono fissati dall'ISVAP. 2. In base alla documentazione ricevuta, l'ISVAP controlla la compatibilita' degli elementi di cui al comma 1 con le disposizioni del presente decreto. 3. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non costituisce per l'impresa condizione per l'inizio o la prosecuzione della sua attivita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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