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Decreto legislativo 174/1995

Art. 15 — Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/15parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 15. Estensione dell'autorizzazione ad altri rami 1. L'impresa autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I che intende estendere la propria attivita' ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella deve essere a cio' autorizzata dall'ISVAP, nelle forme e con le modalita' stabilite dall'art. 7. 2. Per ottenere l'estensione della autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'art. 10, e di essere in regola con le disposizioni relative al margine di solvibilita' e della quota di garanzia di cui agli articoli 33 e seguenti nonche' di essere in regola con le disposizioni sulle riserve tecniche. Qualora per l'esercizio di nuovi rami sia prescritta dall'art. 36 una quota di garanzia piu' elevata di quella posseduta, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale quota minima. 3. La domanda di estensione dell'autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attivita' per l'esercizio dei rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformita' a quanto stabilito dall'art. 12. Si applica la disposizione di cui all'art. 13. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'art. 8, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attivita' rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata.

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