Decreto legislativo 174/1995
Art. 13 — Relazione tecnica
Art. 13. Relazione tecnica 1. Il programma di attivita' deve essere accompagnato da una relazione tecnica contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso e' stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi. La relazione deve essere sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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