Decreto legislativo 174/1995
Art. 118 — Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Art. 118. Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto 1. Le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad applicare le tariffe e le condizioni di polizza utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto senza necessita' di alcuna comunicazione all'ISVAP. In caso di modifica delle predette tariffe e condizioni di polizza si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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