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Decreto legislativo 174/1995

Art. 119 — Norme in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche

ELI /it/decreto-legislativo/1995/03/17/174/art/119parte di Decreto legislativo 174/1995
Art. 119. Norme in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche 1. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data, in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25. 2. Le imprese di cui al comma 1, gia' tenute ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e degli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, a cedere all'INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla data di cessazione dell'obbligo di cui alle richiamate disposizioni, disposta dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403. Apposite convenzioni da stipularsi tra le medesime imprese e con la CONSAP, da comunicarsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatoed all'ISVAP, provvedono a disciplinare i rapporti sorti in relazione alle predette cessioni legali. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 1999 per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo. 4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 24 e seguenti, ove venga loro richiesto, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Portogallo e Spagna fino al 31 dicembre 1995, ed in Grecia fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorita'. 5. Alle sedi secondarie situate in altri Stati membri appartenenti alle imprese di cui al titolo II si applica la disposizione prevista dal comma 1; le medesime imprese hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso dette sedi secondarie anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Note all'art. 119: Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 cosi' recitano: "Art. 23 (Obbligo di cessione). - Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il potafoglio italiano. La quota predetta e' del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblca nel ramo vita e, rispettivamente del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione. L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese. Quando non si avvale di questa facolta', l'Istituto e' tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali. Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi". "Art. 24 (Modalita' della cessione). - La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato dalla quota parte di spese di acquisizione in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sara' decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo. Le imprese private sono autorizzate altresi' a trattenere meta' della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell'art. 21 del presente testo unico. La provviggione di acquisto che l'Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute e' dall'Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all'art. 97, sono tenute a restituire, all'atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute". Art. 25 (Partecipazione delle imprese cedenti agli utili di bilancio dell'Istituto). - L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato a corrispondere alle imprese private, a decorrere dal 1› gennaio 1939, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati. Le imprese debbono destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio". "Art. 26 (Vincolo delle somme dovute dall'Istituto alle imprese cedenti). - Le somme che l'Istituto deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, nonche' le riserve matematiche inerenti alle quote cedute, sono vincolate a favore dei beneficiari e degli assicurati delle polizze stesse". - Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi nota all'art. 113. Gli articoli 62 e 63 cosi' recitano: "Art. 62 (Obbligo di cessione). - 1. .. 2. La modificazione apportata dal primo comma all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 63 (Modalita' della cessione). - 1. La cessione di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti. 2. La quota da trattenere agli effetti del comma 1 e' rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa. 3. La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto, calcolata secondo le basi tecniche della tariffa, e' trattenuta per intero sul premio di primo anno. Le analoghe trattenute sugli incrementi di premio che maturino negli anni successivi in applicazione di clausole contrattuali verranno effettuate con le modalita' precisate nelle convenzioni di cui al comma 6. 4. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel comma 1, per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per conto a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non puo' essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze. 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalita' di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al comma 2 in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. 6. Apposite convenzioni, stipulate tra l'istituto e le imprese cedenti e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ISVAP, regolano l'applicazione delle norme che disciplinano le modalita' della cessione. 7. Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della precedente legge l'aliquota di cui al comma 2 e' fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui. 8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purche' non superiore a quella risultante dalla prima applicazione dei commi precedenti. 9. ..". - Il D.L. 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, reca accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dall'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita. L'art. 2 cosi' recita: "Art. 2. - 1. Dal 1› gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione. 3. La CONSAP e' tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi gia' assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti. 4. L'INA e' esonerato da ogni responsabilita', compresa quella sociale di cui all'articolo 2504-decies, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1. 5. Il Ministero del tesoro e' responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato. 6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilita' nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stesso. 7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277".

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