Decreto legislativo 174/1995
Art. 117 — Deroghe alla disciplina in materia di capitale e di fondo di garanzia
Art. 117. Deroghe alla disciplina in materia di capitale e di fondo di garanzia 1. Le imprese di cui al titolo II autorizzate ad esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 10, commi 1 e 2, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le stesse imprese, se autorizzate ad esercitare anche uno o piu' rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono inoltre, entro il medesimo termine, adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto. 3. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o piu' volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art.354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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