Decreto legislativo 77/1995
Art. 63 — Gestione di titoli e valori
Art. 63. (Gestione di titoli e valori) 1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle loro rispettive scadenze. 2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. 3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale definisce le pro- cedure per i prelievi e per le restituzioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 63.
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