Decreto legislativo 77/1995
Art. 62 — Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento
Art. 62. (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento) 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 48 il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera hh)) l'abrogazione dell'art. 62.
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