Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 77/1995Art. 64
Decreto legislativo 77/1995

Art. 64 — Verifiche ordinarie di cassa

ELI /it/decreto-legislativo/1995/02/25/77/art/64parte di Decreto legislativo 77/1995
Art. 64. (Verifiche ordinarie di cassa) 1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 75. 2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 77/1995 · fonte Normattiva ↗

← Art. 63 Art. 65 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.