Decreto legislativo 319/1994
Art. 8 — Fattispecie di applicazione della prova attitudinale
Art. 8. Fattispecie di applicazione della prova attitudinale 1. Il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale: a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi postsecondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a); b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attivita' consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale; c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno stato membro della Comunita' europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente. Nota all'art. 8: - Per il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, vedi nota all'art. 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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