Decreto legislativo 319/1994
Art. 9 — Tirocinio di adattamento
Art. 9. Tirocinio di adattamento 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolta sotto la responsabilita' di un professionista abilitato. 2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una formazione complementare. 3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale. 4. In caso di valutazione finale sfovorevole, il tirocinio puo' essere ripetuto.
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Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento..
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