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Decreto legislativo 319/1994

Art. 7 — Adeguamento durata formazione professionale

ELI /it/decreto-legislativo/1994/05/02/319/art/7parte di Decreto legislativo 319/1994
Art. 7. Adeguamento durata formazione professionale 1. Quando la durata della formazione fatta valere dal richiedente ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a), o dell'art. 3, comma 1, lettera a), e' inferiore di almeno un anno a quella prescritta, ai fini del riconoscimento del titolo, dal medesimo art. 1, comma 3, lettera a), puo' essere richiesta la prova del possesso di una esperienza professionale di durata doppia del periodo di formazione mancante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) o lettera b), e di durata pari al periodo mancante nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c). 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma procedente e' computabile l'esercizio professionale contemplato all'art. 3, comma 1, lettera a).

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