Decreto legislativo 319/1994
Art. 4 — Titoli professionali assimilati
Art. 4. Titoli professionali assimilati 1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parita' di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti. 2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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