Decreto legislativo 319/1994
Art. 3 — Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza
Art. 3. Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza 1. Il cittadino comunitario puo' ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine e' necessario che il richiedente, in via alternativa: a) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera a), che attesti la idoneita' all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni; b) sia in possesso di un titolo rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, lettera b), lettera c), che attesti la idoneita' all'esercizio della professione e abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni; c) sia in possesso di un titolo, rispondente ai requisiti indicati all'art. 1, comma 3, la cui struttura ed il cui livello siano disciplinati da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o siano soggetti a controllo o autorizzazione di una autorita' a tale scopo designata, che sia specificamente orientato all'esercizio di una professione; d) dimostri di essere in possesso di qualifiche, attitudini e conoscenze di cui all'art. 1, comma 4, lettera a); e) sia in possesso di una formazione indicata nell'allegato B al presente decreto. Si applica, per la modifica dell'allegato la disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B rispondono ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). 2. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono ugualmente soddisfatti se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento e' stato notificato alla Commissione della Comunita' europea e alla Repubblica italiana. 3. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunita' europea.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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