Decreto legislativo 319/1994
Art. 5 — Composizione e durata della formazione professionale
Art. 5. Composizione e durata della formazione professionale 1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti indicati all'art. 1, commi 3 e 4, o all'art. 4, puo' consistere: a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi di cui all'art. 1, comma 3; b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame; c) in un periodo di attivita' professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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