Decreto legislativo 319/1994
Art. 2 — P r o f e s s i o n i
Art. 2. P r o f e s s i o n i 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a) le attivita' per il cui esercizio e' richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; c) le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; d) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 206/11 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifichautoritativoha disposto (con l'art. 60, comma 1)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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