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Decreto legislativo 297/1994

Art. 92 — Opere di edilizia scolastica sperimentale

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/92parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 92. Opere di edilizia scolastica sperimentale 1. Per quanto non espressamente previsto nell'articolo 91, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e nei regolamenti emanati ai sensi della stessa legge.

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