Decreto legislativo 297/1994
Art. 92 — Opere di edilizia scolastica sperimentale
Art. 92. Opere di edilizia scolastica sperimentale 1. Per quanto non espressamente previsto nell'articolo 91, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e nei regolamenti emanati ai sensi della stessa legge.
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