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Decreto legislativo 297/1994

Art. 93 — Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/93parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 93. Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica 1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalita' nonche' le carenze quantitative e qualitative. 2. Per la metodologia e le modalita' della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 23 settembre 1992, n. 498. Note all'art. 93: - Il D.Lgs n. 322/1989 concerne norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica. - Il testo dell'art. 10 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 10. - 1. Le indagini statistiche che le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale".

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