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Decreto legislativo 297/1994

Art. 91 — Edilizia sperimentale

ELI /it/decreto-legislativo/1994/04/16/297/art/91parte di Decreto legislativo 297/1994
Art. 91. Edilizia sperimentale 1. I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale. 2. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica. 3. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici. 4. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali o secondo le diverse disposizioni della legge regionale. 5. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici. 6. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni sono resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

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