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Decreto legislativo 29/1993

Art. 21 — Nomina dei dirigenti generali

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/21parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 21. Nomina dei dirigenti generali 1. Nei limiti delle disponibilita' di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 15, comma 2, la nomina a dirigente generale e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a soggetti dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, con qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni ed enti, ovvero provenienti da organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche e pri- vate con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali, ovvero dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalle magistrature e Avvocatura dello Stato. 2. Nei limiti delle disponibilita' di organico, possono essere, altresi', conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilita' e di incompatibilita', nonche' il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello. 3. Delle nomine e degli incarichi di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.

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