Decreto legislativo 29/1993
Art. 22 — Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente decreto
Art. 22. Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente decreto 1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 sono conferiti, con le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione di una unita' organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, stu- dio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilita', che saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23, comma 2. Nota all'art. 22: - Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "Art. 16. - E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 80/03 — Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amautoritativoha disposto (con l'art. 43, comma 1) l'abrogazione dell'art. 22.
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera t)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 22.
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