Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 29/1993Art. 20
Decreto legislativo 29/1993

Art. 20 — Responsabilita' dirigenziali

ELI /it/decreto-legislativo/1993/02/03/29/art/20parte di Decreto legislativo 29/1993
Art. 20. Responsabilita' dirigenziali 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al dirigente generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche interni all'amministrazione, con qualifica dirigenziale e, in maggioranza, da dirigenti generali. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. 4. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione possono comportare, previe controdeduzioni degli interessati, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. Nei confronti dei dirigenti generali si applica altresi' l'articolo 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile in materia. 5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 6. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia e delle carriere diplomatica e prefettizia.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 29/1993 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.