Decreto legislativo 481/1992
Art. 40 — Enti creditizi costituiti in forma di societa' cooperativa
Art. 40. Enti creditizi costituiti in forma di societa' cooperativa 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa' cooper- ative e' riservato agli enti creditizi previsti dai successivi articoli 41 e 42.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 40.
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