Decreto legislativo 481/1992
Art. 41 — Banche popolari
Art. 41. Banche popolari 1. Le banche popolari sono enti creditizi costituiti in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. Le banche popolari possono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, a deliberare trasformazioni in societa' per azioni ovvero fusioni da cui risultino societa' per azioni; le relative deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dai rispettivi statuti per le modificazioni statutarie. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 41.
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