Decreto legislativo 481/1992
Art. 39 — Tutela dell'attivita' di vigilanza
Art. 39. Tutela dell'attivita' di vigilanza 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi o in societa' finanziarie capogruppo ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche degli enti e delle societa' medesimi o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, e' punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi indicati al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi, societa' finanziarie capogruppo o altre societa' sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art.39.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 481/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.