Decreto legislativo 481/1992
Art. 38 — Aggiotaggio bancario
Art. 38. Aggiotaggio bancario 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti enti creditizi, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161) l'abrogazione dell'art. 38.
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