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Decreto legislativo 481/1992

Art. 38 — Aggiotaggio bancario

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Art. 38. Aggiotaggio bancario 1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti enti creditizi, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, e' punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale.

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