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Decreto legislativo 277/1991

Art. 3 — Definizioni

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/3parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 3. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute; b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente; c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette; d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

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