Decreto legislativo 277/1991
Art. 4 — Misure di tutela
Art. 4. Misure di tutela 1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti: a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza; b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro; c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti; d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalita' e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalita' e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonche' in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico; e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi; f) misure tecniche di prevenzione; g) misure di protezione collettiva; h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati; l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa; m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale; n) misure igieniche; o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su: 1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione; 2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o gia' prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi; p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonche', qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attivita' comportante l'esposizione; q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della presidenza sociale e della sanita'; r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione; s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione; t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti; u) un sistema di notifica alle competenti autorita' statali, ovvero locali, delle attivita' che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare. 2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella unita' produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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