Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 277/1991Art. 2
Decreto legislativo 277/1991

Art. 2 — Attivita' escluse

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/2parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 2. Attivita' escluse 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 277/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.