Decreto legislativo 277/1991
Art. 1 — Attivita' soggette
Art. 1. Attivita' soggette 1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV. 2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilita' delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresi' in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonche' biologici. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attivita' alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. 4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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