Decreto-legge 95/1974
Art. 5 — Coloro che intendono offrire al pubblico la sottoscrizione o l'acquisto di titoli azionari devono preventivam…
Art. 5. Coloro che intendono offrire al pubblico la sottoscrizione o l'acquisto di titoli azionari devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione la commissione puo' stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonche' i dati e le notizie che deve contenere. L'omissione della comunicazione alla commissione o l'inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera a) l'abrogazione dell'art. 5.
Inserisce · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art.214 comma 1, lettera s) l'abroagzione dell'art.5-sexies.
Modifica · 2
- L. 689/11 — Modifiche al sistema penale.autoritativoha disposto (con l'art.50, comma 1) la modifica dell'art.5, comma 6.
- L. 149/02 — Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambiautoritativoha disposto (con l'art.11 comma 1) la modifica dell'art.5, comma 1.
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