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Decreto-legge 95/1974

Art. 6 — Le societa' e gli enti finanziari iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presid…

ELI /it/decreto-legge/1974/04/08/95/art/6parte di Decreto-legge 95/1974
Art. 6. Le societa' e gli enti finanziari iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono tenere, in aggiunta alle altre scritture obbligatorie e con le modalita' stabilite per il libro giornale, il registro delle partecipazioni. Nel registro devono risultare le partecipazioni in altre societa', con l'indicazione della consistenza, del valore nominale, del valore di costo e del valore di bilancio di ciascuna, deve essere seguito il movimento di ciascuna partecipazione in base alle risultanze del libro giornale, con l'indicazione delle variazioni intervenute nella quantita' e nel valore e dei valori realizzati, devono essere elencati i finanziamenti fatti a ciascuna societa' raggruppati in categorie omogenee rispetto al tasso e alla durata, e deve esserne seguito il movimento. Nel bilancio o in allegato al bilancio delle societa' e degli enti finanziari iscritti nell'albo devono essere elencate, indipendentemente dall'entita' della partecipazione, le azioni o quote emesse dallo stesso soggetto e aventi uguali caratteristiche, con l'indicazione del numero, del valore nominale e del valore attribuito in bilancio. Le disposizioni di questo articolo e quelle degli ultimi due commi dell'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano anche alle societa' e agli enti non iscritti nell'albo che abbiano per oggetto esclusivo o principale, statutariamente o di fatto, l'esercizio delle attivita' indicate nello art. 154, lettera a), del detto decreto, quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve risultante dal bilancio sia superiore a dieci miliardi di lire.

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