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Decreto-legge 95/1974

Art. 4 — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di societa' con azioni quotate in borsa debbono, entro q…

ELI /it/decreto-legge/1974/04/08/95/art/4parte di Decreto-legge 95/1974
Art. 4. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di societa' con azioni quotate in borsa debbono, entro quindici giorni dalla data della loro nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla societa' e alla Commissione nazionale perle societa' e la borsa le partecipazioni nella societa' stessa, o in societa' da questa controllate, possedute direttamente o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori. Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative ed essere depositate in banche da indicare nella comunicazione alla commissione. Al deposito delle azioni, nonche' alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al precedente comma. Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre, con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonche' al deposito e alla richiesta di conversione delle azioni, entro novanta giorni dalla data stessa. La violazione degli obblighi stabiliti da questo articolo e' punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 10.000.000.

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