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Decreto-legge 7/1970

Art. 15 — Gli elenchi compilati a norma del n

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/15parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 15. Gli elenchi compilati a norma del n. 5) dell'art. 7 dalla commissione locale per la manodopera agricola sono trasmessi; con la relativa documentazione, a cura della sezione, all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati che provvede a renderli esecutivi mediante la pubblicazione, dopo averli integrati con i dati relativi alle prestazioni di lavoro agricolo non dipendente. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati apporta direttamente modifiche agli elenchi compilati dalla commissione locale al fine di correggere eventuali errori materiali. Nei casi in cui, prima della pubblicazione, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati accerti posizioni individuali, risultanti dagli elenchi compilati dalla commissione locale, non rispondenti agli atti del collocamento, ad effettive prestazioni di lavoro ovvero ai valori medi stabiliti ai sensi dei commi terzo e quarto del precedente articolo 7, invita la commissione locale ad un nuovo esame, con provvedimento motivato in cui sono anche indicate le modifiche ritenute necessarie. Qualora la commissione locale confermi, entro quindici giorni, la propria deliberazione originaria precisandone i motivi, l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati e' tenuto a pubblicare gli elenchi senza modifiche, salvo che non ravvisi motivi di manifesta illegittimita'. In tal caso ne rifiuta, con provvedimento motivato, la pubblicazione, rimettendo la decisione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. L'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati da' notizia delle deliberazioni confermate, di cui al comma precedente, agli istituti previdenziali interessati, ai fini del ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, ai sensi del successivo articolo 17. Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del comune o dei comuni interessati, su richiesta dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati, entro sessanta giorni dal loro invio da parte della commissione locale per la manodopera agricola. Della pubblicazione, a cura del comune, viene data notizia a mezzo di pubbliche affissioni.

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