Decreto-legge 7/1970
Art. 14 — Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione alla sez…
Art. 14. Entro otto giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione alla sezione che ha provveduto all'avviamento. In caso di modifica della qualifica durante lo svolgimento del rapporto, il datore di lavoro e' tenuto a darne comunicazione entro otto giorni alla sezione che ha provveduto all'avviamento. Il dirigente della sezione fornisce all'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati le notizie da questo richieste circa gli avviamenti effettuati e i rapporti di lavoro che abbiano avuto durata diversa da quella indicata nel provvedimento di avviamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha conferm…
Modifica · 1
- D.L. 98/07 — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164), nel modificare l'allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agost…
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