Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 7/1970Art. 16
Decreto-legge 7/1970

Art. 16 — Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa s…

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/16parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 16. Sino al giorno dell'insediamento della commissione locale per la manodopera agricola, le funzioni di questa sono esercitate dal dirigente della sezione. Nel caso di carenza funzionale della commissione locale per la manodopera agricola, ovvero di ripetute, accertate violazioni da parte della medesima delle norme del presente decreto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la commissione provinciale di cui al precedente articolo 4, dispone lo scioglimento della commissione locale e nel termine di trenta giorni provvede alla sua ricostituzione nei modi previsti dall'art. 6. Fino alla ricostituzione, agli adempimenti urgenti di competenza della commissione provvede il dirigente della sezione di collocamento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 7/1970 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.