Decreto-legge 271/1957
Art. 10 — Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n
Art. 10. Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'art. 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono cosi' modificati: "Art. 23-bis. - Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A e B, e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso. Se la quantita' dei prodotti petroliferi di cui al precedente comma e' superiore a venti quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque, anni oltre la multa. Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, e' punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalita' prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto. La condanna importa per l'utente la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale. Le disposizioni dei commi terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 56 e 240 del Codice penale". "Art. 23-ter. - Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni. Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' superiore a venti quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa. La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode. Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non soggetti ad imposta di fabbricazione ad alla corrispondente sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od in aggiunta a prodotti petroliferi che hanno assolto il tributo, altri prodotti petroliferi assoggettati ad imposta. Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo e quarto, quinto e sesto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195) ha confermato (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 504/10 — Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzioautoritativoha disposto (con l'art. 68, comma 1, lettera m)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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