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Decreto-legge 271/1957

Art. 11 — Chiunque procede alla rigenerazione di prodotti petroliferi denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'…

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Art. 11. Chiunque procede alla rigenerazione di prodotti petroliferi denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a tributo, e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio, ne' superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire. La multa prevista dal precedente comma e' commisurata, oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione ed a quelli complessivamente rigenerati, anche se e comunque esitati, altresi' ai prodotti denaturati rinvenuti sul posto. Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. Gli apparecchi, i meccanismi, i prodotti e le materie oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

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