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Decreto-legge 271/1957

Art. 9 — I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n

ELI /it/decreto-legge/1957/05/05/271/art/9parte di Decreto-legge 271/1957
Art. 9. I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con l'art. 5 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono cosi' modificati: "Art. 22. - Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire. Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' superiore a venti quintali, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa. Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al primo comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire. La multa prevista dai precedenti commi e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica. Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. Gli apparecchi e i meccanismi, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo e terzo, quinto e sesto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale". "Art. 23. - Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni. Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' superiore a venti quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa. Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale".

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