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Codice della Strada

Art. 235 — Norme transitorie relative al titolo III

ELI /it/codice-strada/art/235parte di Codice della Strada
Art. 235. Norme transitorie relative al titolo III 1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 luglio 1993. 2. Dalla data di cui al comma 1 devono essere attuate le disposizioni di cui al capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi. 3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III (Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione) si applicano ai veicoli la cui costruzione si inizia dal 1 luglio 1993. Per i veicoli gia' circolanti e per quelli che siano in costruzione nel predetto termine e che vanno immessi in circolazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, la circolazione e' ammessa con le caratteristiche costruttive e con i dispositivi di equipaggiamento per essi stabiliti dalle disposizioni gia' vigenti. 4. Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati immediatamente ovvero in un termine piu' breve, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale. 5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 luglio 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore. 6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 luglio 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gia' vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validita'. Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data suddetta; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprieta'. 7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 luglio 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gia' vigore. 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e dalle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla carta di circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo.

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