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Codice della Strada

Art. 236 — Norme transitorie relative al titolo IV

ELI /it/codice-strada/art/236parte di Codice della Strada
Art. 236. Norme transitorie relative al titolo IV 1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gia' vigenti conservano la loro validita'. Parimenti conservano validita' le patenti gia' rilasciate alla predetta data. Tale validita' dura fino alla prima conferma di validita' o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procedera', all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. 2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

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