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Codice della Strada

Art. 234 — Norme transitorie relative al titolo II

ELI /it/codice-strada/art/234parte di Codice della Strada
Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II 1. Per l'adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme dell'articolo 23 e' fissato il termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a tale data sono consentiti i mezzi pubblicitari attualmente esistenti. 2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari di autorizzazione o di concessione. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice devono essere adottati i piani di cui all'art. 36, commi 1, 2 e 3; entro sei mesi devono essere emanate le direttive di cui al comma 6 dello stesso articolo. 4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice tutta la segnaletica stradale deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente.

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