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Codice di Procedura Civile

Art. 729 — Pubblicazione della sentenza

ELI /it/codice-procedura-civile/art/729parte di Codice di Procedura Civile
Art. 729. (Pubblicazione della sentenza). La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l'annotazione sull'originale.

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